Leggendo alcuni commenti sui social è facile imbattersi in affermazioni che fanno riflettere.

C’è chi sostiene che le forze dell’ordine possano intervenire soltanto dopo numerose denunce.

Chi afferma che una denuncia, da sola, non serva a nulla se non è accompagnata da prove.

E c’è persino chi racconta di essersi sentito dire che occorrano mesi, talvolta anni, e più denunce affinché la Prefettura possa autorizzare un’indagine.

Una premessa doverosa: non è possibile stabilire se queste informazioni siano state realmente fornite in questi termini. Si conosce soltanto quanto riferito pubblicamente dalle persone che hanno scritto quel commento.

Ma, se davvero fosse stata questa la spiegazione ricevuta, sarebbe profondamente fuorviante.

Perché è il nostro ordinamento a funzionare in modo diverso.

Ed è importante spiegarlo.

Perché una cattiva informazione, soprattutto quando riguarda il funzionamento della giustizia, può produrre conseguenze molto concrete.

Può convincere una persona che denunciare sia inutile.

Può indurre una vittima a rassegnarsi.

Può far credere che lo Stato resti immobile fino a quando qualcuno non consegni agli investigatori un fascicolo già completo di prove.

Ma non è questo il ruolo del cittadino.

E non è questo il ruolo dello Stato.

Il più grande equivoco: confondere la denuncia con la prova

Esiste un errore che  si sente ripetere continuamente.

“Se non hai le prove, non denunciare.”

È una frase che sembra avere una sua logica.

Ma giuridicamente è sbagliata.

La denuncia non serve a dimostrare un reato.

Serve a comunicare all’autorità che potrebbe essere stato commesso un reato.

Sono due cose completamente diverse.

Nel processo penale il cittadino non è un investigatore.

Non può effettuare intercettazioni.

Non può disporre perquisizioni.

Non può sequestrare documenti.

Non può acquisire tabulati telefonici.

Non può obbligare qualcuno a consegnare materiale utile alle indagini.

Questi sono poteri che la legge attribuisce esclusivamente all’autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria.

Il cittadino deve raccontare i fatti che conosce e consegnare ciò che eventualmente possiede.

Se ha fotografie, documenti, messaggi, registrazioni o può indicare testimoni, certamente è opportuno che li metta a disposizione.

Ma la legge non pretende che abbia già ricostruito l’intero mosaico.

Per una ragione molto semplice.

Quel mosaico deve ricostruirlo lo Stato.

È per questo che esistono le indagini preliminari

Molti immaginano le indagini come una fase successiva alla scoperta delle prove.

In realtà accade l’esatto contrario.

Le indagini esistono proprio per cercare le prove.

Il Codice di procedura penale stabilisce che il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per decidere se esercitare o meno l’azione penale.

La legge impone alla polizia giudiziaria di riferire senza ritardo la notizia di reato e di svolgere gli atti necessari per individuare gli autori, assicurare le fonti di prova e ricostruire i fatti.

Esiste poi un principio di enorme importanza.

Il Pubblico Ministero non deve cercare soltanto gli elementi che confermano la denuncia.

Ha il dovere di ricercare anche quelli favorevoli alla persona sottoposta alle indagini.

Questo significa che lo scopo delle indagini non è dimostrare che il denunciante abbia ragione.

Lo scopo è uno solo.

Accertare la verità.

Qualunque essa sia.

Ma allora basta qualsiasi segnalazione?

No.

Ed è qui che occorre evitare l’errore opposto.

Non ogni voce di corridoio obbliga ad aprire un procedimento penale.

Non basta un sospetto generico.

Non basta una diceria.

La legge richiede una notizia di reato, quella che i giuristi chiamano notitia criminis.

In altre parole devono emergere fatti sufficientemente concreti da consentire un’attività di verifica.

Attenzione, però.

Concretezza non significa prova.

Una persona può non avere alcuna possibilità di dimostrare un reato e, nello stesso tempo, riferire fatti talmente circostanziati da rendere doveroso un approfondimento investigativo.

È proprio a questo che servono le indagini.

Trasformare una semplice notizia in un accertamento.

Non pretendere che il cittadino faccia il lavoro degli investigatori.

Reati perseguibili d’ufficio e reati perseguibili a querela: non sono la stessa cosa

Un’altra confusione molto frequente riguarda il modo in cui si avviano i procedimenti penali.

Non tutti i reati seguono le stesse regole.

Per alcuni reati è necessaria la querela della persona offesa.

Significa che è la vittima a dover manifestare la volontà che il responsabile venga perseguito.

Se la querela manca, salvo le eccezioni previste dalla legge, il procedimento non può iniziare.

Per altri reati, invece, la legge ritiene che l’interesse pubblico sia così rilevante da non poter dipendere dalla volontà della vittima.

Sono i cosiddetti reati procedibili d’ufficio.

Ed è qui che entra in gioco uno dei principi più importanti del nostro ordinamento.

L’articolo 112 della Costituzione stabilisce che il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Questo principio viene spesso frainteso.

Non significa che ogni denuncia debba necessariamente sfociare in un processo.

Significa che, quando emerge una notizia di reato sufficientemente concreta relativa a un reato perseguibile d’ufficio, il Pubblico Ministero non può scegliere arbitrariamente di ignorarla perché la ritiene poco interessante o poco conveniente.

Ha il dovere di valutarla.

E, quando ricorrono i presupposti di legge, di svolgere le indagini previste dal codice di procedura penale.

L’obbligatorietà dell’azione penale è una garanzia per tutti i cittadini.

Serve a evitare che la giustizia dipenda dalla simpatia, dall’opportunità politica o dall’interesse del momento.

Le parole possono fare danni

Ecco perché è necessario essere prudenti quando si parla pubblicamente di diritto.

Non perché il diritto sia una materia riservata agli avvocati.

La divulgazione è fondamentale.

Ma divulgare significa assumersi una responsabilità.

Una spiegazione imprecisa, anche se pronunciata in perfetta buona fede, può convincere una vittima che denunciare sia inutile.

Può far credere che senza prove complete lo Stato non possa fare nulla.

Può diffondere l’idea che servano decine di denunce prima che qualcuno inizi a muoversi.

Sono convinzioni che non trovano fondamento nelle norme che disciplinano il procedimento penale.

Quando parliamo di medicina ci affidiamo ai medici.

Quando parliamo di ingegneria ci affidiamo agli ingegneri.

Quando parliamo di diritto dovremmo avere la stessa prudenza.

Perché il diritto non è fatto di opinioni.

È fatto di regole.

E conoscere quelle regole significa tutelare i propri diritti.

Ignorarle, o peggio diffondere informazioni inesatte, rischia invece di privare qualcuno del coraggio di chiedere giustizia proprio nel momento in cui ne avrebbe più bisogno.